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Come Fare:
E’ tenuto al versamento dell'imposta il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sui beni immobili intesi come fabbricati (abitazioni, garage posti macchina, cantine, soffitte, negozi, uffici, ...) e le aree fabbricabili.
Il Comune delibera annualmente in merito alle aliquote e alle detrazioni applicate.
ATTENZIONE:
- L’ABITAZIONE PRINCIPALE E’ ESENTE I.C.I.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare (di tipo abitativo, contraddistinta da categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) all’interno della quale il contribuente (proprietario, usufruttuario titolare di diritto di abitazione, ecc.) ha la propria residenza anagrafica.
L’esenzione è estesa anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, cioè garage, box e depositi, portici.
Sono escluse per legge dall’esenzione e pertanto rimangono soggette all'imposta le abitazioni principali contraddistinte da categorie catastali considerate di lusso A/1-abitazioni di tipo signorile e A/8 A/9-abitazioni in ville.
- SE L'IMMOBILE E' POSSEDUTO DA PIU' PERSONE, CIASCUNO E' TENUTO AL VERSAMENTO DELLA PROPRIA QUOTA.
-Il calcolo dell’imposta dovuta deve essere effettuato applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso ai valori imponibili degli immobili posseduti.
-Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
-Si ricorda, a titolo di esempio, che il cambio dell’abitazione principale (prima casa), la vendita o l’acquisto anche di un solo immobile, la cessazione dei requisiti per l’applicazione di un’aliquota agevolata, il cambio di caratteristiche di un immobile, ecc., sono variazioni che comportano il ricalcolo dell’ICI e, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui dette variazioni si sono verificate, la presentazione della DICHIARAZIONE ICI.
-Per eventuali versamenti oltre le scadenze su riportate è possibile utilizzare l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO.
-Se, per il calcolo dell’ICI, si è assistiti da un professionista o da un C.A.A.F, si consiglia di consegnare al medesimo i bollettini e la documentazione allegata.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Quando:
E’ possibile versare:
A) IN UN'UNICA SOLUZIONE
ENTRO IL 16 GIUGNO, quanto dovuto complessivamente per l'intero anno in corso.
B) IN DUE RATE
1- la prima rata, a titolo di acconto, ENTRO IL 16 GIUGNO, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, ovvero pari al 100% dell’imposta dovuta per il primo semestre;
2- la seconda rata, a saldo, ENTRO IL 16 DICEMBRE.
Documenti allegati:
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BOLLETTINO (35,12 KB)
CODICI TRIBUTO MODELLO F24 (14,77 KB)
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