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COME FARE PER
Nuovo spaccio
Come Fare:
Per “spaccio interno” si intende la forma speciale di vendita prodotti di cui all’art. 16 del D. Lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 68 del D. Lgs. N. 59/2010, effettuata a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. Tale forma speciale di vendita rientra nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, lett. “h”, punto 1 del precitato D.Lgs 114/98.
La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Il soggetto preposto alla gestione dello spaccio interno deve essere sempre esplicitamente indicato unitamente alla data di sua nomina.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’apertura di uno spaccio interno deve essere presentata al Comune competente per territorio, per i controlli sui locali, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., utilizzando l’apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.
Le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e delle pene previste dall’art. 19, comma 6, della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.
Dove Rivolgersi:
COMMERCIO (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
SCIA SPACCIO INTERNO (55 KB)
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